Art. 253
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
Spiegazione
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15 versioni dal 2006
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina degli appalti «sotto soglia» - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale in materia, nonché violazione dei limiti proporzionalità e adeguatezza posti alla normativa di dettaglio statale in materia di «tutela della concorrenza» - Genericità delle censure riferite unitariamente a norme di contenuto eterogeneo - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70, 71, 72, 252, comma 3, e 253, commi 10 e 11, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, concernenti disposizioni in relazione ai cosiddetti appalti sotto soglia, sollevate - in ragione della loro natura eccessivamente dettagliata e analitica - per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost. Il contenuto ampio, e per molti profili eterogeneo, delle disposizioni impugnate esige (da parte del ricorrente) l'indicazione specifica delle norme che non rispetterebbero i limiti della proporzionalità ed adeguatezza sottesi alla materia della tutela della concorrenza. Peraltro le norme censurate, attenendo al procedimento di scelta del contraente, sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza.
Riguarda ancheart. 70 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.art. 71 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.art. 72 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.art. 252 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina transitoria con rinvio alla disciplina regolamentare statale (d.m. n. 145 del 2000 e d.P.R. n. 554 del 1999) emanata nella vigenza del precedente Titolo V per tutti i lavori pubblici di interesse regionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale - Esclusione - Applicazione del principio di continuità, con conseguente esclusione dell'automatica illegittimità costituzionale delle norme emanate nel vigore dei vecchi parametri costituzionali - Infondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 253, commi 3 e 22, lettera a ), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui prevede una disciplina transitoria con rinvio alla disciplina regolamentare statale (d.m. n. 145 del 2000 e d.P.R. n. 554 del 1999) emanata nella vigenza del precedente Titolo V per tutti i lavori pubblici di interesse regionale, censurato, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 118 Cost., in quanto rinviano alla disciplina regolamentare statale per tutti i lavori pubblici di interesse regionale. La norma in esame si limita a richiamare il contenuto dei citati atti regolamentari emanati nel vigore del precedente assetto costituzionale; sicché, tenuto conto che la modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione non ha determinato l'automatica illegittimità costituzionale delle norme emanate nel vigore dei vecchi parametri costituzionali, le norme adottate in conformità al preesistente quadro costituzionale, mantengono, in applicazione del principio di continuità, la loro validità fino al momento in cui non vengano sostituite da nuove norme dettate dall'autorità dotata di competenza nel nuovo sistema. Non può, pertanto, ritenersi illegittimo il richiamo operato dalle disposizioni impugnate, tra l'altro, al d.m. n. 145 del 2000 e al d.P.R. n. 554 del 1999, al fine di sancirne la perdurante validità fino all'adozione dei capitolati generali e dei regolamenti che dovranno essere emanati nel rispetto dell'attuale riparto delle competenze regolamentari sancito dal sesto comma dell'art. 117 Cost. - In senso conforme, v. citata sentenza n. 376/2002.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art253 · fonte su Normattiva