Art. 3
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
4 versioni dal 1959
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - POTERE DEL PREFETTO DI SOSPENDERE CON ORDINANZA LA CIRCOLAZIONE - MANCATA ENUNCIAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA DI ESSO PUR NEL SILENZIO DELLA LEGGE.
L'art. 3, primo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale 15 giugno 1959, n. 393 (che conferisce al Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare e per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici, il potere di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulla strada, fuori dei centri abitati) per il fatto di non contenere l'espressa enunciazione dell'obbligo di dare adeguata motivazione e pubblicita' ai provvedimenti amministrativi, non puo' ritenersi in contrasto con principi generali dell'ordinamento giuridico e del sistema costituzionale, giacche' detto obbligo, sulla base di principi ormai saldamente acquisiti, sussiste ugualmente anche nel silenzio della legge.
CIRCOLAZIONE STRADALE - POTERE DEL PREFETTO DI SOSPENDERE CON ORDINANZA LA CIRCOLAZIONE - MANCATA ENUNCIAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA DI ESSO PUR NEL SILENZIO DELLA LEGGE - NON VIOLA GLI ARTT. 24 E 25, SECONDO COMMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 3, primo comma, del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, per il fatto di non contenere l'espressa enunciazione dell'obbligo di motivazione delle ordinanze prefettizie, non e' in contrasto con il diritto di difesa del cittadino garantito dall'art. 24 della Costituzione poiche', dovendo l'ordinanza essere esibita al giudice e dovendo questi previamente accertarne la legittimita', l'interessato avra' la possibilita' di far valere in giudizio le ragioni del proprio comportamento, onde se l'ordinanza risultera' priva di motivazione o insufficientemente motivata il giudice dovra' pronunciare la sua disapplicazione. Non viola inoltre l'art. 25 della Costituzione, giacche' in sede di giudizio l'autorita' dovra' fornire la prova di aver dato adeguata conoscenza dell'ordinanza. Sara' poi il giudice a valutare detta prova per stabilire se l'atto era operante, tenendo presente che l'ordinanza non fa parte del precetto penale e che, essendo atto amministrativo, ad essa non possono applicarsi i principi che valgono per la pubblicazione e per l'entrata in vigore della legge penale.
CIRCOLAZIONE STRADALE - POTERE DEL PREFETTO DI SOSPENDERE CON ORDINANZA LA CIRCOLAZIONE SOPRA UNA STRADA PUBBLICA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 16 COST. - MANCATA INDICAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - EVENTUALI ABUSI NELL'ESERCIZIO DEL POTERE - ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO E NON DELLA NORMA CHE HA CONFERITO IL POTERE.
La norma contenuta nell'art. 3, primo comma, del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, non e' in contrasto con i principi di uguaglianza e con il diritto di liberta' di movimento garantiti dagli artt. 3 e 16 della Costituzione. I diritti garantiti dalle predette norme costituzionali potrebbero essere violati solo di riflesso, in applicazione della citata norma ordinaria, quando, prendendo a pretesto il raggiungimento di scopi riguardanti il buon uso della strada, l'ordinanza prefettizia tendesse a raggiungere scopi non previsti dalla norma, anzi contrastanti con essa o con altre norme di grado piu' elevato. In tal caso, tuttavia, l'illegittimita' che ne deriverebbe dovrebbe essere riferita non alla norma ordinaria che ha conferito il potere al Prefetto, bensi' all'atto amministrativo con cui quel potere, violando la norma, risulta in concreto esercitato.
CIRCOLAZIONE STRADALE - POTERE DEL PREFETTO DI LIMITARE CON ORDINANZA IL DIRITTO DI CIRCOLAZIONE SOPRA UNA STRADA PUBBLICA - OBBLIGO, PUR NEL SILENZIO DELLA LEGGE, DI DARE PUBBLICITA' ALL'ATTO LIMITATIVO - CONTROLLO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 3, primo comma, del vigente Codice della strada, per il fatto di non contenere l'espressa enunciazione dell'obbligo di dare adeguata pubblicita' ai provvedimenti prefettizi, non e' in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) col diritto di liberta' di movimento (art. 16 Cost.) e col diritto di difesa dei cittadini nei procedimenti giurisdizionali (art. 24 Cost.) giacche' l'obbligo di adoperare tutti i mezzi affinche' gli utenti della strada siano posti in condizioni di conoscere le disposizioni che sono chiamati a rispettare vale anche nel silenzio della legge. Onde sara' compito del giudice accertare se l'ordinanza, perche' possa produrre i suoi effetti, sia stata regolarmente e adeguatamente portata a conoscenza del pubblico.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in riferimento agli artt. 3, 16, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione. Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1965.…
ECLI:IT:COST:1965:12 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità: a) delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142 e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal…
ECLI:IT:COST:1995:315 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, co. sesto e ottavo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, sollevata dal Pretore di Gubbio, con ordinanza 16 ottobre 1982, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo, Cost. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre…
ECLI:IT:COST:1987:389 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art3 · fonte su Normattiva