Art. 37
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
Apro la norma…
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
Spiegazione
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di appalti pubblici, ove le imprese riunite nell'ATI aggiudicataria dell'appalto costituiscano una società consortile a responsabilità limitata per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai sensi dell'art. 93, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, ciascuna impresa riunita nell'ATI è obbligata in solido con la società consortile per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima assunte nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori per l'esecuzione dell'appalto, in applicazione del disposto dell'art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006.
Rv. 675485-01
Nell'associazione temporanea di imprese spetta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante fino all'estinzione di ogni rapporto, benché senza alcuna cessione o trasferimento della titolarità del credito delle associate; di conseguenza, non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l'assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all'assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all'esecutato. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Rv. 674605-02
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art37 · fonte su Normattiva
In materia di appalti pubblici, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della l. n. 422 del 1909 e partecipanti alle procedure di affidamento, sono responsabili per le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate versi i terzi, poiché, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, delle imprese subappaltanti e dei fornitori, salvo che si tratti di lavori scorporabili, in cui essa è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio mandatario o capogruppo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva riconosciuto, ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, la responsabilità solidale del consorzio, capogruppo di un'ATI, per il pagamento dei crediti del subappaltatore, indipendentemente dall'instaurazione di un rapporto contrattuale diretto, sorto solo con la consorziata assegnataria dei lavori).
Rv. 674720-01