Art. 78
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Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
- a)il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
- b)i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- c)i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d)i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e)il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonche', se e' nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f)nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;
- g)in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
- h)se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformita' alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.
Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva