Art. 87

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Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle gia' presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima. Le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo esemplificativo:

  • a)l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
  • b)le soluzioni tecniche adottate;
  • c)le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
  • d)l'originalita' del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
  • e)LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296;
  • f)l'eventualita' che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
  • g)il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza ((...)) in conformita' all'articolo 131, nonche' al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. La stazione appaltante che accerta che un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, puo' respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non e' in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

Testo vigente dal 1 febbraio 2007 al 5 agosto 2009 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art87 · fonte su Normattiva