Art. 3 codice dei contratti pubblici (Allegato I.12)
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[1]' di affidamento
[2]1. Con riferimento all'affidamento delle opere di cui all'articolo 2, l'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, indice una gara con le modalita' previste dagli articoli 71 e 72 del codice. 2. L'amministrazione stabilisce che il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. 3. L'offerta economica deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.
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