Art. 4 codice dei contratti pubblici (Allegato I.14)
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[1]oggettivo di applicazione e validita'
[2]1
[3]I prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un'opera. La concertazione tra ciascuna regione o provincia autonoma e la corrispondente articolazione territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avviene in sede di elaborazione del prezzario mediante la partecipazione e l'espressione del parere di rappresentanti del provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorialmente competente nell'ambito dei lavori svolti dagli organi o tavoli tecnici o commissioni all'uopo costituiti dalle regioni o province autonome.
[4]2
[5]I prezzari cessano di avere validita' al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:
- a)nel caso di un progetto di fattibilita' tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, e' possibile utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;
- b)nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.
[6]3
[7]Il termine di approvazione di cui al comma 2, lettere a)
[8]e b), e' riferito alla data di adozione dell'atto di approvazione del progetto posto a base di gara.
[9]4
[10]I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi cosi' come descritti e attengono a cantieri con normale difficolta' di esecuzione. Se non diversamente indicato, essi non comprendono gli importi relativi a eventuali opere connesse o complementari, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte. Tali ulteriori importi devono essere determinati e computati separatamente.
[11]5
[12]Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la pubblicazione in forme diverse del prezzario, la versione ufficiale e' esclusivamente quella pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), sul sito della regione o della provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP).
Testo vigente dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023 · versione 2 su Normattiva