Art. 9 codice dei contratti pubblici (Allegato I.2)
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[1]Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.
[2]1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto. 2. Il RUP, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attivita' di:
- a)programmazione dei fabbisogni;
- b)progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
- c)esecuzione contrattuale;
- d)verifica della conformita' delle prestazioni. 3. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi dell'articolo 5. La stazione appaltante puo' prevedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 5, in considerazione delle minori attivita' assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalita' e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate. 4. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attivita' di:
- a)programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
- b)progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
- c)affidamento;
- d)esecuzione per quanto di competenza. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso e', di regola, designato come responsabile della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP e' designato unicamente da questi ultimi. 7. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attivita' di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attivita' di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice. 8. Nel caso di accordi conclusi tra due o piu' stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 62, comma 14, del codice.
Testo vigente dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023 · versione 2 su Normattiva