Art. 3 codice dei contratti pubblici (Allegato I.6)

[1]Indizione del dibattito pubblico.

[2]1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, ciascuno secondo il proprio ordinamento, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilita' ovvero del documento di fattibilita' delle eventuali alternative progettuali. 2. Il dibattito pubblico ha avvio con la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del codice, della relazione di progetto dell'opera di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del presente allegato.

Testo vigente dal 31 marzo 2023, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-6-art3 · fonte su Normattiva