Art. 4 codice dei contratti pubblici (Allegato I.6)
[1]Responsabile del dibattito pubblico
[2]1. Il responsabile dell'unita' organizzativa titolare del potere di spesa nomina, con immediatezza e, comunque, entro dieci giorni dalla determinazione di indizione di cui all'articolo 3, comma 1, il responsabile del dibattito pubblico tra i dipendenti in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attivita' di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socioeconomica. Su richiesta delle stazioni appaltati o degli enti concedenti, il responsabile del dibattito pubblico e' individuato dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore e' un Ministero, il responsabile del dibattito pubblico e' designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al ministero interessato. Nel caso di comprovata assenza di dirigenti pubblici in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, il responsabile del dibattito pubblico puo' essere individuato dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante procedura di cui al codice, configurandosi come appalto di servizi. 2. Non possono assumere l'incarico di responsabile del dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una provincia o di una citta' metropolitana ove la stessa opera e' localizzata. 3. Il responsabile del dibattito pubblico:
- a)progetta le modalita' di svolgimento del dibattito pubblico ed elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, il documento di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione, le modalita' di partecipazione e comunicazione al pubblico, esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, salva la sussistenza di specifiche esigenze, motivate sulla base di elementi oggettivi, che rendano necessaria la calendarizzazione di incontri con diverse modalita';
- b)valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche alla relazione di progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- c)favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito;
- d)in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua le modalita' di comunicazione e informazione al pubblico, curando l'organizzazione e gli aggiornamenti della sezione del sito istituzionale di afferenza;
- e)redige la relazione conclusiva del dibattito pubblico di cui all'articolo 7, comma 1.
Testo vigente dal 20 settembre 2023, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva