Art. 15 codice dei contratti pubblici (Allegato II.14)
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[1]Documenti da fornirsi al collaudatore.
[2]1. Il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale:
- a)la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonche' il provvedimento di approvazione del progetto;
- b)eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
- c)copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
- d)verbale di consegna dei lavori;
- e)disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
- f)eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
- g)certificato di ultimazione lavori;
- h)originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente allegato;
- i)verbali di prova sui materiali, nonche' le relative certificazioni di qualita';
- l)conto finale dei lavori;
- m)relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonche' l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 16;
- n)relazione del RUP sul conto finale;
- o)relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi dell'articolo 7;
- p)certificati di cui all'articolo 18, comma 22, dell'allegato II.12 al codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A;
- q)quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il capitolato informativo, il piano di gestione informativa, una relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, i modelli informativi aggiornati durante l'esecuzione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato. 2. E' facolta' dell'organo di collaudo chiedere al RUP o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico. 3. Ferma la responsabilita' dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il RUP provvede a duplicarla e a custodirne copia conforme.
Testo vigente dal 31 marzo 2023 al 6 luglio 2023 · versione 0 su Normattiva