Art. 23 codice dei contratti pubblici (Allegato II.14)

[1]Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo.

[2]1. Il certificato di collaudo provvisorio e' trasmesso dall'organo di collaudo, per tramite del RUP, per la sua accettazione all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di venti giorni. All'atto della firma l'esecutore puo' formulare e giustificare, con le modalita' e gli effetti di cui all'articolo 7, le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. 2. Qualora l'esecutore non provveda alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine di cui al comma 1 o lo sottoscriva senza formulare osservazioni o richieste secondo le modalita' di cui al medesimo comma 1, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate. 3. L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni e indica, qualora necessario, le eventuali nuove visite che ritenga opportuno eseguire.

Testo vigente dal 31 marzo 2023, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-14-art23 · fonte su Normattiva