Art. 24 codice dei contratti pubblici (Allegato II.14)
[1]Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.
[2]1. La stazione appaltante, qualora abbia necessita' di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, puo' procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:
- a)sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b)sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilita' per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
- c)siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d)siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e)sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro. 2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonche' a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. 3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita' dell'esecutore.
Testo vigente dal 20 settembre 2023, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva