Art. 29-bis codice dei contratti pubblici (Allegato II.14) — Compenso della segreteria
1. ((Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all'articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, e' riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.))
Testo vigente dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva