Art. 216
Nomina del collaudatore (art. 188, d.P.R. n. 554/1999)
[1]Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice. 9 Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di piu' professionalita' diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo puo' essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; e', inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonche', ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici. L'incarico di collaudo puo' essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. Il collaudo di lavori di manutenzione puo' essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite a ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
- a)ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di servizio;
- b)
[2]16
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236
9Il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 ha disposto (con l'art. 47, commma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'art. 216, comma 1, del regolamento generale, la nomina del collaudatore e' effettuata dall'ente deputato all'approvazione del contratto".
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
16Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva