Art. 32 codice dei contratti pubblici (Allegato II.14)

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[1]Servizi e forniture di particolare importanza.

[2]1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualita' o importo delle prestazioni, nei quali e' previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007. 2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessita' di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita' e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unita' organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:

  • a)servizi di telecomunicazione;
  • b)servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
  • c)servizi informatici e affini;
  • d)servizi di contabilita', revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
  • e)servizi di consulenza gestionale e affini;
  • f)servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprieta' immobiliari;
  • g)eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
  • h)servizi alberghieri e di ristorazione;
  • i)servizi legali;
  • l)servizi di collocamento e reperimento di personale;
  • m)servizi sanitari e sociali;
  • n)servizi ricreativi, culturali e sportivi. 3. Ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro. 4. Per l'esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo la stazione appaltante puo' nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o piu' assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

Testo vigente dal 31 marzo 2023 al 6 luglio 2023 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-14-art32 · fonte su Normattiva