Art. 33 codice dei contratti pubblici (Allegato II.14)
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[1]Esclusione dall'anticipazione del prezzo.
[2]1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo e' calcolato sulla base del reale consumo, nonche' i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.
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