Art. 6 codice dei contratti pubblici (Allegato II.17)

[1]Disposizioni finali.

[2]1. Il valore facciale del buono pasto e' comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti gia' stipulati, ferma restando la liberta' delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto. 2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Autorita' nazionale anticorruzione, previe apposite consultazioni, effettua il monitoraggio degli effetti del presente allegato al fine della verifica dell'efficacia del medesimo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-17-art6 · fonte su Normattiva