Art. 169
[1]di interpretazione autentica e di coordinamento (( (articolo 66, commi 9-bis e 21, primo e secondo periodo, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 1, comma 38, legge 31 dicembre 2024, n. 207; articolo 32 quinquies, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articoli 43, 47, 51 legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 2, comma 4, legge 18 febbraio 1997, n. 28; articolo 3, commi 6, 10 e 13, decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; articolo 1, comma 992, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 75, commi 1, 2 e 3, legge 30 dicembre 1991, n. 413; articolo 1, comma 4-quater, articolo 2-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; articolo 3, comma 2, legge 17 gennaio 2000, n. 7; articolo 36-bis, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; articolo 9, quarto e quinto comma, legge 27 luglio 1978, n. 392; articolo 26-bis, legge 24 giugno 1997, n. 196; articolo 12, comma 7, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; articolo 6, commi 10 e 12, legge 13 maggio 1999, n. 133; articolo 1, commi 7 e 14, decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; articolo 36-bis, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; articolo 4, legge 8 maggio 1998, n. 146; articolo 5, legge 18 febbraio 1999, n. 28; articolo 10, comma 2-ter, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; articolo 3, comma 5, decreto-legge 28 giugno 1995, n, 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349; articolo 55, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; articolo 5, comma 3, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 16, comma 5 bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 1, comma 667, legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 5, comma 2, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 1, comma 40, legge 30 dicembre 2020, n. 178; articolo 4 sexies, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 1, comma 3, legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1, comma 19, legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 5, comma 2, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143)))
[2]1. Ai fini del presente testo unico:
- a)resta ferma l'applicazione della disciplina dei conferimenti delle societa' che hanno optato per il regime speciale per le societa' di investimento immobiliare quotate, di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b)i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attivita' previste dall'articolo 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, ne' devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si da' luogo a rimborsi;
- c)le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da enti e societa' di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in relazione alle prestazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge ((30 dicembre 2024, n. 207)), per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta;
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva