Art. 9 codice dei contratti pubblici (Allegato II.18)

[1]Lavori utili per la qualificazione.

[2]1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 116 del codice. 2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, puo' essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni. 3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente allegato se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati. 4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualita' di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non puo' utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto. 5. Al fine di garantire il corretto esercizio dell'attivita' di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, di cui all' articolo 50, comma 7, del codice, accertata la regolarita' delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti.

Testo vigente dal 31 marzo 2023, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-18-art9 · fonte su Normattiva