Art. 4 codice dei contratti pubblici (Allegato II.20)
[1]Casi di affidamento a un unico operatore economico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
[2]1. Costituiscono ragioni di natura tecnica ovvero ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta' intellettuale per l'affidamento a un unico operatore economico mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, tra le altre, le seguenti:
- a)i requisiti tecnico militari necessari per il soddisfacimento delle esigenze operative individuati dai competenti organi programmatori di vertice interforze o di Forza armata;
- b)i requisiti tecnici necessari per assicurare la manutenzione, modernizzazione e l'adeguamento dei prodotti e servizi al fine di garantire la continuita' logistica e la sicurezza d'impiego;
- c)la fornitura di parti di ricambio originali e la realizzazione di servizi di manutenzione da parte dell'originale fornitore strettamente necessari alla sicurezza d'impiego;
- d)la certificazione e l'omologazione tecnico operativa di mezzi e materiali per l'impiego militare per i quali e' individuata la ditta responsabile di sistema in qualita' di Autorita' di progetto;
- e)le prestazioni di forniture e di servizi necessariamente espletate ad opera della ditta individuata quale Autorita' di progetto (Design Authority).
Testo vigente dal 20 settembre 2023, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva