Art. 5 codice dei contratti pubblici (Allegato II.20)

[1]Lavori di manutenzione.

[2]1. I lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto costituito almeno:

  • 1)dalla relazione generale;
  • 2)dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
  • 3)dal computo metrico estimativo;
  • 4)dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 2. Fermi restando gli obblighi relativi al sistema accentrato dell'Agenzia del demanio delle manutenzioni degli immobili, i lavori di manutenzione che in relazione alla complessita' tecnica, all'articolazione progettuale, o all'ubicazione peculiare del sito di intervento necessitino di apprestamenti o lavorazioni particolari e non possono eseguirsi tramite gli accordi quadro vigenti in ambito regionale, sono affidati secondo le procedure del codice. Il RUP motiva specificamente circa l'affidamento in deroga agli accordi quadro in relazione alla specialita', alla natura e alle caratteristiche dell'intervento. Detti interventi sono oggetto di comunicazione successiva all'Agenzia del demanio.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-20-art5 · fonte su Normattiva