Art. 244 — Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 216, d.P.R. n. 554/1999)
Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell'articolo 203, comma 2, del codice, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. Sono documenti del progetto esecutivo:
- a)relazione generale;
- b)relazioni specialistiche;
- c)elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
- d)calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e)piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f)piano di sicurezza e di coordinamento;
- g)computo metrico estimativo e quadro economico;
- h)cronoprogramma;
- i)elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l)capitolato speciale di appalto. Il progetto esecutivo, se posto a base di gara, e' redatto secondo quanto indicato al comma 1, e comprende, oltre ai documenti ivi elencati, anche lo schema di contratto. 16 19
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
16Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Decreto 22 agosto 2017, n. 154
19Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".
Testo vigente dal 11 novembre 2017, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva