Art. 6 codice dei contratti pubblici (Allegato II.20)

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[1]Enti esecutori del contratto.

[2]1. In caso di contratti di servizi e di forniture di beni che soddisfino le esigenze di una o piu' Forze armate ovvero di uno o piu' enti, la stazione appaltante puo' individuare uno o piu' enti esecutori del contratto i quali:

  • a)curano l'esecuzione contrattuale con le modalita' previste dai documenti contrattuali;
  • b)verificano il regolare svolgimento delle prestazioni;
  • c)effettuano la verifica di conformita' con le modalita' stabilite dai documenti contrattuali;
  • d)accertano, in termini di quantita' e qualita', il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
  • e)rilasciano la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni ai fini del pagamento;
  • f)svolgono tutte le funzioni di competenza del direttore dell'esecuzione;
  • g)verificano il rispetto da parte dell'esecutore delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
  • h)svolgono le attivita' relative all'eliminazione o alla riduzione dei rischi da interferenza;
  • i)svolgono tutte le altre funzioni previste dai documenti contrattuali;
  • l)trasmettono al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformita':
  • 1)i documenti contabili;
  • 2)le risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
  • 3)i certificati delle eventuali prove effettuate.

Testo vigente dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-20-art6 · fonte su Normattiva