Art. 6 codice dei contratti pubblici (Allegato II.20)
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[1]Enti esecutori del contratto.
[2]1. In caso di contratti di servizi e di forniture di beni che soddisfino le esigenze di una o piu' Forze armate ovvero di uno o piu' enti, la stazione appaltante puo' individuare uno o piu' enti esecutori del contratto i quali:
- a)curano l'esecuzione contrattuale con le modalita' previste dai documenti contrattuali;
- b)verificano il regolare svolgimento delle prestazioni;
- c)effettuano la verifica di conformita' con le modalita' stabilite dai documenti contrattuali;
- d)accertano, in termini di quantita' e qualita', il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- e)rilasciano la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni ai fini del pagamento;
- f)svolgono tutte le funzioni di competenza del direttore dell'esecuzione;
- g)verificano il rispetto da parte dell'esecutore delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- h)svolgono le attivita' relative all'eliminazione o alla riduzione dei rischi da interferenza;
- i)svolgono tutte le altre funzioni previste dai documenti contrattuali;
- l)trasmettono al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformita':
- 1)i documenti contabili;
- 2)le risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
- 3)i certificati delle eventuali prove effettuate.
Testo vigente dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023 · versione 2 su Normattiva