Art. 7 codice dei contratti pubblici (Allegato II.20)

[1]Anticipazioni pagamenti.

[2]1. Per i pagamenti relativi a forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e relativi ad attivita' anche addestrative, svolte in territorio nazionale o fuori dal territorio nazionale, possono essere corrisposti pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di conformita' e consegnate. 2. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore a un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

Testo vigente dal 31 marzo 2023, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-20-art7 · fonte su Normattiva