Art. 2134 c.o.m.
Tempestivita' dei pagamenti per forniture di materiali destinati al Corpo della Guardia di finanza
Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei pagamenti per le forniture di materiali destinati al Corpo della guardia di finanza e relativi ad attivita' operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, il Comando generale della guardia di finanza e' autorizzato a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva