Art. 3 codice dei contratti pubblici (Allegato II.4)
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[1]Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
[2]1. Per la progettazione e l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:
- a)qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
- b)qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
- c)qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo. 2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, pari o superiore a:
- a)livello L3: trenta punti;
- b)livello L2: quaranta punti;
- c)livello L1: cinquanta punti. 3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1 puo' essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2. 4. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione corrispondente all'importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi. 5. Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. 6. Fino al 30 giugno 2024, gli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura. In mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
Testo vigente dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024 · versione 3 su Normattiva