Art. 6 codice dei contratti pubblici (Allegato V.2)Osservatorio

1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici, di seguito Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio. 2. L'Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del codice. 3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici e' consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del codice. 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2025, N. 105)).

Testo vigente dal 20 luglio 2025, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-v-2-art6 · fonte su Normattiva