Art. 1 codice dei contratti pubblici
Principio del risultato
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestivita' e il migliore rapporto possibile tra qualita' e prezzo, nel rispetto dei principi di legalita', trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori economici e' funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza e' funzionale alla massima semplicita' e celerita' nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilita'. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicita'. Esso e' perseguito nell'interesse della comunita' e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonche' per:
- a)valutare la responsabilita' del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b)attribuire gli incentivi secondo le modalita' previste dalla contrattazione collettiva.
Testo vigente dal 20 settembre 2023, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva