Art. 10 codice dei contratti pubblici

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[1]Articolo Principi di tassativita' delle cause di esclusione e di massima partecipazione.

[2]1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. 2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte. 3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attivita' professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al piu' ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purche' sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilita' di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Testo vigente dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art10 · fonte su Normattiva