Art. 13-bis codice dei contratti pubblici (Allegato II.4) — Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza
1. ((E' istituito presso l'ANAC un Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, presieduto da un rappresentante dell'ANAC e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Ai componenti del Tavolo di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.)) 2. ((Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
- a)monitora l'attivita' di committenza svolta dalle stazioni appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 62, comma 9 e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all'articolo 62, comma 10;
- b)individua eventuali sfere di attivita' o di ambiti settoriali ove, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attivita' di committenza;
- c)promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attivita' e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al Partenariato pubblico privato e della finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;
- d)individua le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attivita' ad elevata complessita' o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;
- e)individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente per le attivita' di cui alle lettere precedenti;
- f)assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale.)) 3. ((Resta fermo il coordinamento, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei soggetti aggregatori per quanto attiene agli indirizzi di finanza pubblica.))
Testo vigente dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva