Art. 132 codice dei contratti pubbliciDisciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali

Le disposizioni del presente Titolo dettano la disciplina relativa a contratti concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' relativi all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del codice. Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificita' del settore ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104.

Testo vigente dal 20 settembre 2023, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art132 · fonte su Normattiva