Art. 150 codice dei contratti pubblici
Settore dei porti e degli aeroporti
Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Testo vigente dal 20 settembre 2023, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva