Art. 151 codice dei contratti pubblici
Settore dei servizi postali
Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative alla prestazione di:
- a)servizi postali;
- b)altri servizi, diversi da quelli postali, quando siano prestati da un ente che fornisca anche servizi postali e a condizione che questi ultimi non riguardino attivita' direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, ai sensi dell'articolo 143. Ai fini del codice e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 si intende per:
- a)«invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui e' preso in consegna, indipendentemente dal suo peso, che abbia per oggetto corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
- b)«servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, comprensivi sia dei servizi rientranti nell'ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, sia di quelli che ne sono esclusi;
- c)«altri servizi diversi dai servizi postali»: i servizi di gestione di servizi postali, precedenti l'invio e successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta, e i servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a), quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.
Testo vigente dal 20 settembre 2023, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva