Art. 206 codice dei contratti pubbliciControlli sull'esecuzione e collaudo

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Il collaudo delle infrastrutture e' effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita' l'ente concedente puo' autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione dell'ente concedente per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice. L'affidatario del supporto al collaudo non puo' avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, eseguito o controllato in tutto o in parte il compimento della infrastruttura.

Testo vigente dal 31 marzo 2023 al 6 luglio 2023 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art206 · fonte su Normattiva