Art. 211 codice dei contratti pubblici
Accordo bonario per i servizi e le forniture
Le disposizioni dell'articolo 210 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
Testo vigente dal 20 settembre 2023, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva