Art. 26 codice dei contratti pubblici
Regole tecniche
((Le modalita' di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonche' la conformita' di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.)) ((Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformita' delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonche' della sicurezza delle informazioni.)) La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID ((alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2)), consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.
Testo vigente dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva