Art. 29-bis codice dei contratti pubblici (Allegato II.14)Compenso della segreteria

1. ((Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all'articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, e' riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.))

Testo vigente dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-14-art29bis · fonte su Normattiva