Art. 67 codice dei contratti pubblici
Consorzi non necessari
I requisiti di capacita' tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):
- a)per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b)per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c)per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore. 9 I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che cio' costituisca subappalto, ferma la responsabilita' solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata e', a sua volta, un consorzio di cui all', comma 2, lettere b) e c), e' tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all', comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, ne' e' idonea a incidere sulla capacita' di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facolta' di cui all'. ((I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili)) possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli e ((e dei commi 1 e 3)) del presente articolo, utilizzando requisiti propri
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209
9Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha disposto (con l'art. 27, comma 1, lettera c)) che al comma 3, primo periodo, del presente articolo "le parole: «dal consorziato esecutore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla consorziata esecutrice»".
Testo vigente dal 7 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva