Art. 8 codice dei contratti pubblici
Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito
Nel perseguire le proprie finalita' istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso ((secondo le modalita' previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater)). Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.
Testo vigente dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva