Art. 113 cod. cons.
Rinvio
((Sono fatte salve tutte le disposizioni del regolamento nonche' le ulteriori specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.)) ((E' consentita la messa a disposizione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, e a essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 13 dicembre 2024.)) Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.
Testo vigente dal 16 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva