Art. 118 cod. cons.
Esclusione della responsabilita'
La responsabilita' e' esclusa:
- a)se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
- b)se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
- c)se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivita' professionale;
- d)se il difetto e' dovuto alla conformita' del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
- e)se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
- f)nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto e' interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui e' stata incorporata la parte o materia prima o alla conformita' di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
Testo vigente dal 8 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva