Art. 13 cod. cons.Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

  • a)prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unita' di prodotto o per una determinata quantita' del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
  • b)prezzo per unita' di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantita' di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unita' di quantita' diversa, se essa e' impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
  • c)prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed e' misurato alla presenza del consumatore;
  • d)prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non puo' essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprieta';
  • e)prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
  • f)prodotto preconfezionato: l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita', costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Testo vigente dal 8 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art13 · fonte su Normattiva