Art. 39-quinquies
Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico
Con provvedimento del Direttore dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e b), sono fissati con riferimento al chilogrammo convenzionale, pari, rispettivamente, a: 87
- a)200 sigari;
- b)400 sigaretti;
- c)1000 sigarette. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, di seguito denominato "PMP-sigarette", determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantita' totale delle medesime sigarette. 52 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2014, N. 188.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188
52Il D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che l'efficacia della presente modifica decorre dal 1° gennaio 2015.
D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180
87con decorrenza dal 13 febbraio 2023
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Testo vigente dal 14 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 92 su Normattiva