Art. 135-decies cod. cons.Fornitura di contenuto digitale o servizio digitale e conformita' al contratto

[1](( Il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto. Il professionista ha adempiuto l'obbligo di fornitura quando:

  • a)il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo e' reso disponibile o accessibile al consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto a tal fine dal consumatore;
  • b)il servizio digitale e' reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto all'uopo dal consumatore. Il professionista fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 4 e 5, nonche' quelli di cui agli articoli 135-undecies e 135-duodecies in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135-terdecies. Per essere conforme al contratto il contenuto digitale o il servizio digitale deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
  • a)corrispondere alla descrizione, alla quantita' e alla qualita' previste dal contratto e presentare funzionalita', compatibilita', interoperabilita' e le altre caratteristiche previste dal contratto;
  • b)essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che e' stato da questi portato a conoscenza del professionista al piu' tardi al momento della conclusione del contratto e che il professionista ha accettato;
  • c)essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all'installazione e l'assistenza ai clienti, come previsti dal contratto; e d)

[2]essere aggiornato come previsto dal contratto. 5. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformita', il bene per essere conforme al contratto di vendita deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:

  • a)essere adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell'eventuale diritto dell'Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria specifici del settore applicabili;
  • b)essere della quantita' e presentare la qualita' e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalita', compatibilita', accessibilita', continuita' e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell'operatore economico o di altri soggetti nell'ambito dei precedenti passaggi della catena contrattuale distributiva, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell'etichettatura, a meno che il professionista non dimostri, anche alternativamente, che:
  • 1)non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;
  • 2)al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure
  • 3)la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;
  • c)ove pertinente, essere fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e
  • d)essere conforme all'eventuale versione di prova o anteprima del contenuto digitale o del servizio digitale messa a disposizione dal professionista prima della conclusione del contratto.)) 43
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173

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con decorrenza dal 1 gennaio 2022

Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".

Testo vigente dal 25 febbraio 2025, tuttora in vigore · versione 46 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art135decies · fonte su Normattiva