Art. 135-octies cod. cons.Ambito di applicazione e definizioni

(( Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, fra i quali la conformita' del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformita' al contratto o di mancata fornitura, le modalita' di esercizio degli stessi, nonche' la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale. Ai fini del presente capo si intende per:

  • a)contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
  • b)servizio digitale:
  • 1)un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure
  • 2)un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati;
  • c)beni con elementi digitali: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o e' interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;
  • d)integrazione: il collegamento del contenuto o del servizio digitale con le componenti dell'ambiente digitale del consumatore e l'incorporazione in dette componenti affinche' il contenuto digitale o il servizio digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformita' previsti dal presente capo;
  • e)professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, ovvero un suo intermediario, che agisca per finalita' che rientrano nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto dal presente capo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalita' che rientrano nel quadro della sua attivita' e in quanto controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali;
  • f)consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
  • g)prezzo: la somma di denaro o una rappresentazione digitale del valore dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale;
  • h)dati personali: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
  • i)ambiente digitale: l'hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o per usarlo;
  • l)compatibilita': la capacita' del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto digitale o il servizio digitale;
  • m)funzionalita': la capacita' del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;
  • n)interoperabilita': la capacita' del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo;
  • o)supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di archiviare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate. Le disposizioni del presente capo si applicano a qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo. Le disposizioni del presente capo si applicano altresi' nel caso in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui e' soggetto il professionista e quest'ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti. Le disposizioni del presente capo si applicano anche se il contenuto digitale o il servizio digitale e' sviluppato secondo le specifiche indicazioni del consumatore. 6. Fatti salvi gli articoli 135-decies, commi 1 e 2, e 135-septiesdecies, le disposizioni del presente capo si applicano anche al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore di di contenuto digitale.)) 43
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173

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con decorrenza dal 1 gennaio 2022

Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".

Testo vigente dal 11 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art135octies · fonte su Normattiva