Art. 135-vicies-semel cod. cons.Modifica del contenuto digitale o del servizio digitale

((1. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, il professionista puo' modificare il contenuto digitale o il servizio digitale oltre a quanto e' necessario per mantenere la conformita' del contenuto digitale o del servizio digitale a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e 5, e 135-undecies, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  • a)il contratto consente tale modifica e ne fornisce una motivazione valida;
  • b)tale modifica e' realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore;
  • c)il consumatore e' informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; e
  • d)nei casi di cui al comma 2, il consumatore e' informato, con un anticipo ragionevole su un supporto durevole, sulle modalita' e il momento in cui viene effettuata la modifica, nonche' circa il suo diritto di recedere dal contratto conformemente al comma 2 o circa la possibilita' di mantenere il contenuto digitale o il servizio digitale senza tale modifica secondo quanto previsto al comma 4. 2. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto qualora tale modifica incida negativamente sull'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale o sull'accesso allo stesso da parte del consumatore, a meno che tali conseguenze negative siano trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto gratuitamente entro un termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'informazione o, se successivo, dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale e' stato modificato dal professionista. 3. Se il consumatore recede dal contratto conformemente al comma 2 del presente articolo, si applicano gli articoli 135-noviesdecies e 135-vicies. 4. I commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano se il professionista ha consentito che, senza costi aggiuntivi, il consumatore mantenga il contenuto digitale o il servizio digitale senza modifica e se e' preservata la conformita' del contenuto digitale o del servizio digitale.)) 43
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173

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con decorrenza dal 1 gennaio 2022

Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".

Testo vigente dal 11 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art135viciessemel · fonte su Normattiva