Art. 14 cod. cons. — Campo di applicazione
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Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16. Il prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando e' identico al prezzo di vendita. Per i prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il prezzo per unita' di misura. La pubblicita' in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unita' di misura quando e' indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16. ((5. La presente sezione non si applica))
Testo vigente dal 3 gennaio 2006 al 19 aprile 2026 · versione 1 su Normattiva