Art. 144-bis cod. cons. — Cooperazione tra le autorita' nazionali per la tutela dei consumatori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 2009 al 13 giugno 2014. Leggi il testo vigente →
Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorita' indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorita' competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonche´ le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali e' prevista la competenza di altre autorita' nazionali, svolge le funzioni di autorita' competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:
- a)servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
- b)clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
- c)garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
- d)credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
- e)commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;
- f)contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I;
- g)contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II;
- h)contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche´ del Corpo della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Puo' inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, puo' avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, puo' avvalersi, in particolare, dei comuni. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonche´ relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonche´ nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 12. Ai sensi degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, in relazione alle funzioni di autorita' competente attribuite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori, nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell'articolo 27. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004.
Testo vigente dal 29 luglio 2009 al 13 giugno 2014 · versione 11 su Normattiva