Art. 29 cod. cons.
Prescrizioni
Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulita' o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilita' dei consumatori per indecenza, volgarita' o ripugnanza.
Testo vigente dal 8 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva